Art. 7.

                 AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO

    L'ammissione  alla  scuola  di  dottorato  avviene  in  base alla
graduatoria  di  merito  redatta  dalla commissione giudicatrice fino
alla  concorrenza  del  numero dei posti stabiliti dal presente bando
rettorale.
    In  corrispondenza  di eventuale rinuncia al posto da parte di un
candidato   vincitore   prima  dell'inizio  del  Corso,  subentra  il
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
    In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore dopo l'inizio
dei  corsi e comunque nel primo trimestre del primo anno di corso, e'
facolta'  del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire
il  posto  vacante  con  un  altro  candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
    In base all'art. 18, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia
di  scuole  di  dottorato  di  ricerca  e  a  quanto  precedentemente
deliberato  dal  collegio  dei  docenti,  la commissione giudicatrice
potra'  ammettere in soprannumero, in misura non eccedente il 22% del
totale  dei  posti  attivati,  candidati  idonei nella graduatoria di
merito appartenenti ad una della seguenti categorie:
      candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
      candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo   intergovernativo   seguito   da  apposita  convenzione  con
l'Ateneo,  senza  oneri  finanziari  obbligatori per l'Universita' di
Trento;
      assegnisti  di  ricerca,  ai  sensi dell'art. 51 della legge n.
449/1997.