Art. 10. Conferimento dell'assegno di ricerca A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento dell'assegno, il candidato vincitore dovra' far pervenire all'Istituto sperimentale per la zootecnia: dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo alle condizioni previste dal presente bando; apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altri assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti, ad eccezione di quelli concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca oggetto del presente bando; la polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti dall'attivita' di ricerca, ed esonero all'Istituto da ogni responsabilita' civile verso terzi; certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo allo svolgimento della collaborazione all'attivita' di ricerca.