Art. 11. Sospensioni Potranno prevedersi sospensioni superiori a trenta giorni lavorativi dell'attivita' dell'assegnista per comprovati gravi motivi di salute, gravidanza, servizio militare, che non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attivita' di studio-ricerca, ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attivita'. In caso d'interruzione, il termine dell'attivita' dell'assegnista sara' protratto in relazione alla durata dell'interruzione stessa. Il limite massimo per il periodo d'assenza per comprovati gravi motivi di salute e gravidanza non potra' essere superiore a cinque mesi/anno, da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per qualunque altro motivo.