Art. 11.

                             Sospensioni

    Potranno   prevedersi   sospensioni  superiori  a  trenta  giorni
lavorativi dell'attivita' dell'assegnista per comprovati gravi motivi
di  salute,  gravidanza,  servizio  militare,  che  non comporteranno
decadimento  del diritto di completare l'attivita' di studio-ricerca,
ma  l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa
dell'attivita'.
    In caso d'interruzione, il termine dell'attivita' dell'assegnista
sara' protratto in relazione alla durata dell'interruzione stessa.
    Il  limite  massimo per il periodo d'assenza per comprovati gravi
motivi  di  salute  e gravidanza non potra' essere superiore a cinque
mesi/anno,  da  sommarsi  ai  trenta  giorni  lavorativi  ammessi per
qualunque altro motivo.