Art. 12.

                  Restituzione della documentazione

    I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla
pubblicazione   della  graduatoria  di  merito  della  selezione,  la
restituzione,   con   spese   a  loro  carico,  della  documentazione
presentata.   Tale  restituzione  sara'  effettuata  salvo  eventuali
gravami  in  corso.  Trascorso  tale termine l'Istituto disporra' del
materiale secondo le proprie esigenze.