Art. 3.

                  Requisiti generali di ammissione

    I  requisiti  per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per l'assegno individuato all'art. 1, sono i seguenti:
      diploma  di  laurea  in  scienze agrarie o scienze biologiche o
scienze  delle  produzioni  animali  o medicina veterinaria o chimica
conseguito  secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del
decreto  ministeriale  n. 509/1999, oppure laurea specialistica delle
classi  6/S  (biologia), 47/S (medicina veterinaria), 77/S (scienze e
tecnologie  agrarie),  79/S  (scienze  e tecnologie agrozootecniche),
62/S (scienze chimiche);
      dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-laurea o
essere   in   possesso   di   curriculum  scientifico  professionale,
opportunamente  documentato, idonei per lo svolgimento dell'attivita'
scientifica per la quale si concorre. Esperienza specifica effettuata
in   zootecnia,   settore  produzione  della  carne,  o  in  qualita'
fisico-chimica e/o biologico nutrizionale della carne e derivati e in
trasformazioni alimentari nel settore carneo;
      la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
    I  titoli  devono  essere  posseduti alla data della scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
    Nel  caso  in  cui il titolo di studio sia conseguito all'estero,
deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto
in Italia dall'autorita' competente.
    Non   sono   ammessi   a   partecipare  alla  presente  selezione
comparativa   i   dipendenti   di   ruolo  delle  universita',  degli
osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli Enti pubblici
ed   Istituzioni  di  ricerca  di  cui  all'art. 8  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre  1993 n. 593 e
successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'A.S.I.
    Non  e'  compatibile  con l'assegno di ricerca di cui al presente
bando:
      il  contemporaneo godimento di altri assegni o borse di studio,
tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca del
titolare dell'assegno; il responsabile dovra' concordare un programma
d'attivita'  con  l'istituto  ospitante;  la  durata della permanenza
all'estero   non  potra'  superare  i  5  mesi/anno;  il  periodo  di
permanenza  all'estero  si  considera parte integrante dell'attivita'
dell'assegnista    e   dovra'   essere   opportunamente   documentata
dall'assegnista  medesimo  con  una  relazione  vistata dall'Istituto
ospitante e dal direttore dell'istituto concedente la borsa;
      la  contemporanea  esistenza  di  qualunque  altro  reddito  da
lavoro,  altri  assegni  di  ricerca,  altre  borse,  sovvenzioni, ad
eccezione  di  redditi destinati a garantire la copertura delle spese
per  effettuare  stage  all'estero  - salva la possibilita' di essere
collocato  in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51, comma
6, della legge n. 449/1997;
      la  contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.