Art. 3. Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa, richiesti per l'assegno individuato all'art. 1, sono i seguenti: diploma di laurea in scienze agrarie o scienze biologiche o scienze delle produzioni animali o medicina veterinaria o chimica conseguito secondo l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure laurea specialistica delle classi 6/S (biologia), 47/S (medicina veterinaria), 77/S (scienze e tecnologie agrarie), 79/S (scienze e tecnologie agrozootecniche), 62/S (scienze chimiche); dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-laurea o essere in possesso di curriculum scientifico professionale, opportunamente documentato, idonei per lo svolgimento dell'attivita' scientifica per la quale si concorre. Esperienza specifica effettuata in zootecnia, settore produzione della carne, o in qualita' fisico-chimica e/o biologico nutrizionale della carne e derivati e in trasformazioni alimentari nel settore carneo; la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all'estero, deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto in Italia dall'autorita' competente. Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli Enti pubblici ed Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'A.S.I. Non e' compatibile con l'assegno di ricerca di cui al presente bando: il contemporaneo godimento di altri assegni o borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno; il responsabile dovra' concordare un programma d'attivita' con l'istituto ospitante; la durata della permanenza all'estero non potra' superare i 5 mesi/anno; il periodo di permanenza all'estero si considera parte integrante dell'attivita' dell'assegnista e dovra' essere opportunamente documentata dall'assegnista medesimo con una relazione vistata dall'Istituto ospitante e dal direttore dell'istituto concedente la borsa; la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da lavoro, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni, ad eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuare stage all'estero - salva la possibilita' di essere collocato in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997; la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.