Art. 9.

                     Trasparenza amministrativa

    I  risultati  della  valutazione  dei titoli saranno resi noti ai
candidati prima della effettuazione delle prove orali.
    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio  1994, come modificato dall'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 693  del  30 ottobre  1996, la
Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le  modalita'  di  valutazione  delle  prove  concorsuali, al fine di
motivare  i  punteggi  attribuiti  alle singole prove nell'ambito dei
punteggi indicati all'art. 7.
    Verranno inoltre predeterminati, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna
delle  materie  d'esame.  I  quesiti  saranno rivolti secondo criteri
predeterminati,  che  garantiscono  l'imparzialita'  delle  prove.  I
criteri  e le modalita' di cui al presente comma saranno formalizzati
in appositi atti.
    I  candidati  hanno  facolta'  di esercitare il diritto d'accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992
con le modalita' ivi previste.