Art. 10. Borsa di studio Le borse di studio, indicate nel bando per ciascun corso di dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito, sulla base del reddito personale complessivo annuo. Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del dottorando. Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una seconda volta.