Art. 10.

                           Borsa di studio

    Le  borse  di  studio,  indicate  nel  bando per ciascun corso di
dottorato  di  ricerca, verranno assegnate, secondo l'ordine definito
nella   graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  del  reddito
personale complessivo annuo.
    Le  borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate con
altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse  da  istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare,
con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del
dottorando.
    Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta.