Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso  di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per
la  valutazione  di ciascun candidato, di un punteggio complessivo di
novanta  punti,  cosi'  ripartito: fino a sessanta punti per la prova
scritta e fino a trenta punti per la prova orale.
    Sara'  ammesso  al  colloquio  il candidato che avra' superato la
prova  scritta  con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore  a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte.
    Espletate  le  prove  di  esame,  la  commissione  compilera'  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  dei voti ottenuti dai
candidati   nelle  singole  prove.  A  parita'  di  punteggio,  sara'
preferito il candidato con minore anzianita' anagrafica.