Art. 6. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo di novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prova scritta e fino a trenta punti per la prova orale. Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. Espletate le prove di esame, la commissione compilera' la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, sara' preferito il candidato con minore anzianita' anagrafica.