Art. 4.

                         Prove di ammissione

    La     commissione    giudicatrice,    nominata    dal    rettore
dell'Universita'  degli  studi di Siena, su proposta del collegio dei
docenti,  e'  composta di cinque membri, di cui almeno tre scelti tra
docenti di ruolo.
    Accedono  alle prove i candidati che abbiano superato un giudizio
di  ammissione  emesso  dalla commissione giudicatrice sulla base del
curriculum,   dei  titoli  scientifici  e  del  progetto  di  ricerca
presentato.
    I candidati residenti fuori d'Italia ammessi a sostenere le prove
beneficieranno  di un contributo non inferiore all'80% delle spese di
viaggio  e  soggiorno  (viaggio  in  classe  economica o equivalente,
soggiorno  in alberghi che saranno consigliati dalla Scuola superiore
di studi umanistici).
    Le  prove  di  ammissione, consistenti in una prova scritta e una
orale, sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica
del candidato nei settori di riferimento del dottorato stesso.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta d'identita';
      patente di guida;
      passaporto;
      porto d'armi;
      tessera postale.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
    Alla  fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici   i   risultati   mediante  affissione  nella  sede  d'esame
dell'elenco   dei   candidati,   con  l'indicazione  della  votazione
conseguita.
    Espletate   le   prove  concorsuali,  la  commissione  redige  la
graduatoria  generale  di merito, sommando il punteggio conseguito da
ciascun candidato nelle singole prove.
    Gli  atti  concorsuali  sono  pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.