Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati   sono   ammessi   ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In   caso  di  rinuncia  dei  vincitori,  entro  sessanta  giorni
dall'inizio  dei  corsi,  subentrano  altri  candidati  collocati  in
posizione utile nella graduatoria.
    Possono  essere  ammessi  in  sovrannumero candidati idonei nella
graduatoria  generale di merito, che siano titolari di assegni per la
collaborazione  ad attivita' di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6,
legge n. 449/1997.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.
    I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono  ammessi  al  dottorato  con  le  modalita' di cui al precedente
art. 2.
    Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte
degli  interessati,  candidati  idonei  nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
    Sono   altresi'   ammessi  in  soprannumero,  fermo  restando  il
superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca
finanziate  dall'Unione  europea  o  da altra istituzione scientifica
internazionale europea.