Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall'inizio dei corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria. Possono essere ammessi in sovrannumero candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, legge n. 449/1997. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini comunitari. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2. Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca. Sono altresi' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione europea o da altra istituzione scientifica internazionale europea.