Art. 7. Borse di studio Le borse di studio saranno attribuite ai candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla concorrenza del numero di borse di cui la scuola dispone. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando). L'importo della borsa e' maggiorato del 50% nel caso di periodi di soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio. La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato in universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta. Durante lo svolgimento dei corsi, programmati in linea di principio per i mesi di maggio-luglio e di ottobre-dicembre di ciascun anno, i dottorandi hanno l'obbligo di residenza a Firenze. A tal fine, ai dottorandi, sia borsisti che non borsisti, sara' garantita l'ospitalita' in sede.