Art. 7.

                           Borse di studio

    Le borse di studio saranno attribuite ai candidati idonei secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito,  fino  alla concorrenza del
numero di borse di cui la scuola dispone.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando).
    L'importo  della  borsa e' maggiorato del 50% nel caso di periodi
di soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito di una borsa di dottorato in universita'
italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
    Durante  lo  svolgimento  dei  corsi,  programmati  in  linea  di
principio  per  i  mesi  di maggio-luglio  e  di ottobre-dicembre  di
ciascun  anno, i dottorandi hanno l'obbligo di residenza a Firenze. A
tal  fine,  ai  dottorandi,  sia  borsisti  che  non  borsisti, sara'
garantita l'ospitalita' in sede.