Art. 8.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a  tempo  pieno  i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva),  il  dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza
ai  corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e
prolungamento del periodo di formazione.