Art. 8. Frequenza e obblighi dei dottorandi Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.