Art. 11.
    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 10.
    La  votazione complessiva sara' determinata sommando al punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli la somma della media dei voti
riportati  nelle  prime  due  prove  scritte e la votazione riportata
nella prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto,  altresi',  conto  delle  precedenze e preferenze a
parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto  del  Direttore  amministrativo  e pubblicata
all'Albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Foggia. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica.
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di 24 mesi dalla
data  della  sopra  citata  pubblicazione  per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.