Art. 4.
                      Domande di partecipazione
    1.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  libera,
utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  bando,  deve essere
inoltrata,  in  plico  unico,  al  Magnifico Rettore dell'Universita'
degli  studi  di Pavia entro il termine perentorio del 7 luglio 2005,
con una delle seguenti modalita':
      a)  spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell'Universita'
degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia;
      b) consegna all'Ufficio Protocollo dell'Universita' degli studi
di  Pavia - Palazzo del Maino, via Mentana n. 4 (apertura al pubblico
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
    2.  Alle  domande  di  partecipazione  trasmesse  a mezzo posta o
consegnate  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore  dovra'  essere
allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  identita' in corso di
validita' del candidato.
    3.  Per  il  rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro  dell'ufficio  postale  accettante l'invio ovvero dell'Ufficio
Protocollo ricevente la domanda.
    4.   Sull'involucro   del  plico  devono  risultare  le  seguenti
indicazioni:
      a) le generalita' del candidato;
      b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
      c) l'esatta  denominazione  del  concorso di dottorato a cui si
intende  partecipare  ed  eventualmente  del curriculum previsto, ove
indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli
corsi di dottorato.
    5.  Alla  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana,  utilizzando  il  modello  di  domanda allegato al presente
bando,  i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati,
per  ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Eventuali altri titoli non
saranno   oggetto   di   valutazione   da   parte  della  Commissione
giudicatrice.  Decorsi  tre  mesi  dalla  data di pubblicazione della
graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al  ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito,
l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  non potra' essere ritenuta in
alcun  modo  responsabile  per i titoli e le pubblicazioni presentate
dai singoli candidati.
    6.  I  candidati  stranieri  residenti  all'estero  che intendono
essere  ammessi  al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa
di  studio, secondo quanto disposto dall'art. 3, devono allegare alla
domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione:
      a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
      b)   l'elenco   delle  pubblicazioni,  dettagliato  secondo  le
modalita' internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
      c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
      d)  altri  eventuali  documenti o titoli ritenuti utili ai fini
del concorso.
    7.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i candidati
portatori  di  handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della
legge   5 febbraio   1992,   n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio  necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
    8.  Ogni  domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
    9.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
ivi  richieste,  dell'esatta  denominazione del concorso di dottorato
cui  si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato  nel  comma  1  del  presente articolo. Non saranno altresi'
prese  in considerazione le domande presentate da candidati stranieri
residenti  all'estero prive della documentazione indicata nel comma 6
del  presente  articolo.  Ai  candidati  la  cui  domanda  sia  stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    10. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per   la   dispersione  di  comunicazioni  che  dipenda  da  inesatte
indicazioni  della  residenza  e  del recapito da parte del candidato
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del cambiamento degli
stessi,  o  per  disguidi  postali o telegrafici ad essa comunque non
imputabili.