Art. 5. Commissione giudicatrice 1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono composte da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. Le Commissioni possono essere integrate con non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 2. La Commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.