Art. 13. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il Collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione della domanda on line di iscrizione di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I vincitori di concorso che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale. In tal caso sara' richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.