Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice, su domanda dell'avente diritto. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di dottorato finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 10.561,54 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio e' aumentata del 50%, per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.