Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente diritto.
    Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla borsa di studio subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di una o piu' borse di dottorato finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 10.561,54 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente.
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La borsa di studio e' aumentata del 50%, per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.