Art. 10. Borse di studio Le borse di studio, il cui attuale importo annuo e' di Euro 10561,54 al lordo della quota a carico del borsista della ritenuta previdenziale, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.