Art. 10.

                           Borse di studio

    Le   borse  di  studio,  il  cui  attuale  importo  annuo  e'  di
Euro 10561,54  al  lordo  della  quota  a  carico  del borsista della
ritenuta  previdenziale,  sono conferite ai vincitori, ai sensi e con
le  modalita'  stabilite  dalla  normativa  vigente, secondo l'ordine
della graduatoria.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.