Art. 8.

           Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
    A  parita'  di  merito,  per la fruizione delle borsa, prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    Le  borse  sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 12 del
regolamento  di  ateneo;  l'assegnazione  delle  eventuali specifiche
tematiche di ricerca sara' deliberata dal collegio dei docenti.
    L'attribuzione  di  eventuali  borse  convenzionate su specifiche
tematiche  di  ricerca  conseguira'  all'assegnazione  da  parte  del
collegio di queste ultime.