Art. 8. Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa). A parita' di merito, per la fruizione delle borsa, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 12 del regolamento di ateneo; l'assegnazione delle eventuali specifiche tematiche di ricerca sara' deliberata dal collegio dei docenti. L'attribuzione di eventuali borse convenzionate su specifiche tematiche di ricerca conseguira' all'assegnazione da parte del collegio di queste ultime.