Art. 6. T i t o l i Costituiscono titolo valutabile, da parte della commissione giudicatrice, le pubblicazioni scientifiche attinenti alla professionalita' ricercata (edite al momento della scadenza del bando), le esperienze lavorative (sempre nel campo di interesse), il conseguimento di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla procedura ed il voto di laurea. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente bando (Allegato 3). Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato. I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorita' competente, puo' presentare in carta semplice e senza autentica di firma: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 oppure b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una delle seguenti forme: deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identita' personale del sottoscrittore. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche, esse dovranno essere prodotte in copia fotostatica con allegata la dichiarazione di conformita' all'originale. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalita' sopra indicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e' stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time) le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonche' le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Si rammenta, infine, che l'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli stessi dei singoli concorrenti si effettuera' dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali mediante affissione all'albo della sede d'esame.