Art. 6.

                             T i t o l i

    Costituiscono  titolo  valutabile,  da  parte  della  commissione
giudicatrice,    le   pubblicazioni   scientifiche   attinenti   alla
professionalita'  ricercata  (edite  al  momento  della  scadenza del
bando),  le esperienze lavorative (sempre nel campo di interesse), il
conseguimento  di  titoli  di  studio  ulteriori  rispetto  a  quelli
richiesti per l'accesso alla procedura ed il voto di laurea.
    Ai  suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (Allegato 3).
    Alla  domanda  di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare  tutte  le  certificazioni  relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione  della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e  professionale  redatto  su  carta  semplice  datato  e  firmato  e
debitamente documentato.
    I  titoli  di  cui  sopra  possono  essere  dimostrati  anche con
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione
sostitutiva  di  atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate
nei casi e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    Si  precisa  che  il  candidato,  in  luogo  delle certificazioni
rilasciate   dall'autorita'  competente,  puo'  presentare  in  carta
semplice e senza autentica di firma:
      a) dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione:  art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
oppure
      b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti
gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui
al   citato   art. 46   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000.
    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una
delle seguenti forme:
      deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
      deve  essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente
a   fotocopia  semplice  di  documento  di  identita'  personale  del
sottoscrittore.
    In  ogni  caso,  la  dichiarazione  resa dal candidato, in quanto
sostitutiva  a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti  gli  elementi  necessari  alla  valutazione  del titolo che si
intende  produrre;  l'omissione anche di un solo elemento comporta la
non  valutazione  del  titolo autocertificato. Per quanto concerne le
pubblicazioni  scientifiche,  esse  dovranno essere prodotte in copia
fotostatica    con   allegata   la   dichiarazione   di   conformita'
all'originale.
    In   particolare,   con  riferimento  al  servizio  prestato,  la
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (unica alternativa al
certificato  di  stato  di  servizio)  allegata  o  contestuale  alla
domanda,  resa  con  le  modalita'  sopra  indicate,  deve  contenere
l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e' stato
prestato,  la  qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno,
tempo  definito,  part-time)  le  date di inizio e di conclusione del
servizio  prestato,  nonche'  le  eventuali interruzioni (aspettative
senza  assegni, sospensioni cautelari, etc.) e quant'altro necessario
per valutare il servizio stesso.
    Si   rammenta,   infine,   che  l'amministrazione  e'  tenuta  ad
effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni  sostitutive  ricevute  e  che,  oltre  alla  decadenza
dell'interessato  dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazione  non  veritiera,  sono  applicabili  le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
    Alla  domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
    Non  saranno  valutati  i titoli che dovessero pervenire a questa
amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
la  determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli
e  la  valutazione  dei  titoli  stessi  dei  singoli  concorrenti si
effettuera'  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali  mediante
affissione all'albo della sede d'esame.