Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a 110/110, o titolo equipollente ai sensi di legge. Il titolo di studio conseguito all'estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero e la scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del punteggio; c) esperienza professionale documentabile maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, attraverso lo svolgimento di attivita' lavorativa e/o di studio, analisi e ricerca, presso soggetti pubblici o privati, nei campi e discipline indicate nel profilo per cui si concorre, per gli anni indicati nel profilo medesimo. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata richiesta per l'ammissione: il periodo richiesto deve essere interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; possono essere cumulate esperienze diverse purche' maturate in periodi diversi; le esperienze di studio, analisi e ricerca, ivi compresa la partecipazione a corsi di specializzazione post-lauream, sono considerate ai fini del requisito dell'ammissione purche' pertinenti al profilo per cui si concorre, per il periodo corrispondente all'effettiva durata di tali esperienze, comunque non superiore a quella legale ove prevista; d) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; e) godimento dei diritti politici; f) idoneita' fisica all'impiego. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: g) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; h) adeguata conoscenza della lingua italiana. Il possesso del requisito viene verificato durante lo scrutinio comparativo. Non possono essere ammessi alla selezione pubblica ne' accedere all'impiego presso l'Autorita' coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione di cui al successivo art. 3 e alla data dell'assunzione. L'Autorita' puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove selettive e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego. L'Autorita' dispone l'esclusione dalla selezione, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.