Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione  e'  richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea;
      b) diploma  di laurea quadriennale in giurisprudenza conseguito
con  un  punteggio  non inferiore a 110/110, o titolo equipollente ai
sensi  di  legge.  Il  titolo  di  studio conseguito all'estero viene
valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla  competente  autorita'  italiana  dalla  quale  risulti a quale
titolo  di studio italiano corrisponde il titolo estero e la scala di
valutazione utilizzata per l'attribuzione del punteggio;
      c) esperienza      professionale     documentabile     maturata
successivamente  al  conseguimento del titolo di studio richiesto per
l'ammissione  alla  selezione, attraverso lo svolgimento di attivita'
lavorativa e/o di studio, analisi e ricerca, presso soggetti pubblici
o  privati,  nei  campi  e discipline indicate nel profilo per cui si
concorre, per gli anni indicati nel profilo medesimo.
    Ai  fini  del  calcolo  dell'esperienza qualificata richiesta per
l'ammissione:
      il  periodo richiesto deve essere interamente maturato entro la
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione delle
domande;
      possono  essere cumulate esperienze diverse purche' maturate in
periodi diversi;
      le  esperienze  di  studio,  analisi e ricerca, ivi compresa la
partecipazione   a   corsi  di  specializzazione  post-lauream,  sono
considerate  ai fini del requisito dell'ammissione purche' pertinenti
al  profilo  per  cui  si  concorre,  per  il  periodo corrispondente
all'effettiva  durata  di  tali  esperienze, comunque non superiore a
quella legale ove prevista;
      d) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) idoneita' fisica all'impiego.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia   devono   essere  in  possesso  dei  seguenti  ulteriori
requisiti:
      g) godimento   dei   diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o provenienza;
      h) adeguata  conoscenza  della lingua italiana. Il possesso del
requisito viene verificato durante lo scrutinio comparativo.
    Non  possono  essere ammessi alla selezione pubblica ne' accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
      siano   stati   destituiti   o   dispensati   dall'impiego  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  o  presso  un ente pubblico, anche
economico,  per  aver  conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  o, comunque, con mezzi
fraudolenti,  ovvero  licenziati da aziende o enti privati per giusta
causa   o   giustificato  motivo  ascrivibili  ad  inadempimento  del
dipendente;
      abbiano  riportato  condanne  penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
    Tutti  i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di ammissione alla selezione di cui al
successivo art. 3 e alla data dell'assunzione.
    L'Autorita'  puo'  verificare  l'effettivo possesso dei requisiti
previsti   dall'avviso  di  selezione  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo  allo  svolgimento  delle  prove selettive e all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego.
    L'Autorita' dispone l'esclusione dalla selezione, non da' seguito
all'assunzione  ovvero  procede  alla  risoluzione  del  rapporto  di
impiego  dei  soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei
requisiti prescritti.