Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione esaminatrice per ciascun profilo o congiuntamente
per  i due profili e' nominata dall'Autorita' secondo quanto previsto
al  punto 6 dell'allegato A alla delibera 18 marzo 2004, n. 38/04. La
Commissione  puo'  essere  integrata da membri aggiunti, nominati dal
direttore  generale  dell'Autorita' su richiesta del Presidente della
Commissione.