Art. 5. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice per ciascun profilo o congiuntamente per i due profili e' nominata dall'Autorita' secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato A alla delibera 18 marzo 2004, n. 38/04. La Commissione puo' essere integrata da membri aggiunti, nominati dal direttore generale dell'Autorita' su richiesta del Presidente della Commissione.