Art. 9. Graduatorie di merito Sulla base della valutazione dei risultati della prova pratica e dell'esame colloquio, la Commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di cui al precedente art. 7, conseguito dai candidati ammessi a sostenere lo scrutinio comparativo e che l'abbiano superato. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. Le graduatorie finali sono approvate con delibera dell'Autorita'. Dell'approvazione delle graduatorie viene data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie di merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro un anno dall'approvazione delle graduatorie stesse.