Art. 9.

                        Graduatorie di merito

    Sulla  base della valutazione dei risultati della prova pratica e
dell'esame colloquio, la Commissione esaminatrice forma, in relazione
a  ciascun  profilo,  la  graduatoria  di  merito  seguendo  l'ordine
decrescente  del  punteggio complessivo, di cui al precedente art. 7,
conseguito dai candidati ammessi a sostenere lo scrutinio comparativo
e che l'abbiano superato.
    Qualora  piu'  candidati  risultino  in  posizione di ex aequo in
graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
    Le graduatorie finali sono approvate con delibera dell'Autorita'.
    Dell'approvazione  delle  graduatorie  viene  data  comunicazione
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
    L'Autorita'  si  riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie
di  merito  per  esigenze  che  dovessero  manifestarsi entro un anno
dall'approvazione delle graduatorie stesse.