Art. 10.

                Caratteristiche delle borse di studio

    L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato  per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del  50%  per  un  periodo  complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
    I  vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  enti esterni
(comprese  le  borse  di  cui  all'art. 1,  comma  3)  sono  tenuti a
informarsi   all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su  eventuali
particolari   condizioni   previste   dalla  convenzione  con  l'ente
finanziatore.
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi  abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di  ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.