Art. 11.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio dei docenti.
    E'  prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a 30 giorni, non puo' essere
erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
    Una  limitata  attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non  deve  in  ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca  dei  dottorandi,  puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
    Ai  sensi  della  legge  14 gennaio  1999  n. 4  gli  ammessi  al
dottorato  di  ricerca  presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia,  a  domanda  e  su  conforme  parere della struttura a cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale.
    Alla  fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e la ricerca svolte al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e   dell'operosita'   dimostrate,  approvera'  il  proseguimento  del
dottorato  di  ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere   favorevole,   sara'   obbligo   dei   dottorandi  provvedere
all'iscrizione  all'anno  successivo  entro  il 31 ottobre di ciascun
anno,  pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).