Art. 12.

                            Esame finale

    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del  corso,  previo  superamento  dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.
    La  commissione  per  l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito  il  collegio  dei  docenti,  e  sara' composta da tre membri
scelti  tra  i  professori  e  i  ricercatori  universitari di ruolo,
qualificati  nelle  discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
    La  predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.