Art. 12. Esame finale Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altre sedi. La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle istituzioni pubbliche e private di ricerca.