Art. 7.

                    Graduatorie e borse di studio

    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone  di  60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il  candidato  che  abbia superato la prova scritta con una votazione
non  inferiore  a  40/60.  Il  colloquio  si  intende  superato se il
candidato  ottiene  una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di  concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla  base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole   prove.  Tale  graduatoria  verra'  resa  pubblica  mediante
affissione  presso i locali del Dipartimento nel quale si sono svolte
le prove.
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per  il  dottorato  di  ricerca.  In  caso  di  rinuncia degli aventi
diritto,  subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
    Le borse di studio indicate a bando per ciascun dottorato vengono
assegnate  secondo  l'ordine  definito  nelle graduatorie generali di
merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
    A  parita'  di  merito  per l'assegnazione della borsa prevale la
valutazione  sulla  situazione  economica  ai  sensi  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile 1997, mentre per
l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie di dottorati
diversi  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
    Eventuali  borse  aggiuntive  finanziate  in  tempi successivi al
bando  saranno  rese  note  mediante  pubblicazione sul sito internet
dell'Universita'.  Per  l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.