Art. 7. Graduatorie e borse di studio Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante affissione presso i locali del Dipartimento nel quale si sono svolte le prove. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le borse di studio indicate a bando per ciascun dottorato vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, mentre per l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di dottorati diversi il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell'Universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.