Art. 8. Ammissione in sovrannumero I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite.