Art. 8.

                     Ammissione in sovrannumero

    I  candidati  idonei,  se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere  ammessi  al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
    Possono  altresi'  essere  ammessi  al  dottorato  di ricerca, in
sovrannumero,   nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento  all'unita'  per  eccesso,  i  cittadini stranieri che
risultino  idonei  al  corso,  purche'  titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.