Art. 10. Arruolamento e nomina a carabiniere 1) Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno invitati a presentarsi ad un Battaglione allievi carabinieri, per la frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno specifico corso formativo, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia. 2) I candidati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto d'istruzione di assegnazione, la seguente documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema in allegato «C»: a) titolo di studio; b) estratto dell'atto di nascita; c) certificato di stato civile; d) certificato di cittadinanza italiana. 3) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente Dirigente del Servizio sanitario verifichera' il mantenimento dei requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno inviati nuovamente al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. 4) A mente dell'art. 3 del comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso femminile - che siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del citato decreto dovranno risultare idonei a tutti gli accertamenti previsti all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con provvedimento del Comandante generale dell'Arma o dell'Autorita' da questi delegata. 5) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di: certificato plurimo delle vaccinazioni; certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh. 6) I candidati ammessi che non si presenteranno al Battaglione allievi di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 8. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramitmite Stazione dei Carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al dieci giorno dalla data di inizio del corso. 7) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale. Nei confronti dei volontari delle Forze Armate in servizio, vincitori dei concorso, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82. Gli stessi vengono assunti in forza dalla Scuola allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 8) Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.