Art. 10.

                 Arruolamento e nomina a carabiniere

    1) Con  apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati
in  graduatoria,  nel  limite  dei  posti  messi  a concorso, saranno
invitati  a presentarsi ad un Battaglione allievi carabinieri, per la
frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno specifico corso
formativo,  mirato  a  far  acquisire  le  conoscenze  necessarie per
l'assolvimento dei compiti militari e di polizia.
    2) I   candidati  idonei  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire,  mediante  plico  raccomandato,  direttamente  al  Reparto
d'istruzione  di  assegnazione,  la  seguente  documentazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema in allegato «C»:
      a) titolo di studio;
      b) estratto dell'atto di nascita;
      c) certificato di stato civile;
      d) certificato di cittadinanza italiana.
    3)   L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
Dirigente  del  Servizio  sanitario  verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
    Qualora   riscontrati   affetti   da   malattie  o  malformazioni
sopravvenute,  i  candidati  saranno  inviati  nuovamente  al  Centro
nazionale  di  selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per
l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma.
    4)  A  mente  dell'art. 3  del  comma  3 del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  compresi  quelli  di  sesso
femminile -  che siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del
citato  decreto  dovranno  risultare  idonei a tutti gli accertamenti
previsti  all'atto  dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso  con  provvedimento  del  Comandante  generale  dell'Arma  o
dell'Autorita' da questi delegata.
      5) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
      certificato plurimo delle vaccinazioni;
      certificato   rilasciato   da   struttura   sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
      6)  I candidati ammessi che non si presenteranno al Battaglione
allievi  di  assegnazione entro il termine fissato nella convocazione
saranno   considerati   rinunciatari   e  sostituiti  nell'ordine  di
graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 8.
    Detto  Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati motivi, da preavvisare tramitmite Stazione dei Carabinieri
competente  per  territorio  -  a  differire la presentazione fino al
dieci giorno dalla data di inizio del corso.
      7)   I  candidati  in  servizio  o  in  congedo,  compresi  gli
appartenenti   all'Arma   dei  carabinieri,  utilmente  collocati  in
graduatoria  e  dichiarati  vincitori  del concorso, saranno ammessi,
previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale.
    Nei  confronti  dei  volontari  delle  Forze  Armate in servizio,
vincitori  dei  concorso,  trovano  applicazione  le  norme contenute
nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
    Gli   stessi  vengono  assunti  in  forza  dalla  Scuola  allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
      8)   Gli   arruolati,   durante   il  corso  formativo,  previo
superamento  degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere
e  sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo
appuntati  e  carabinieri, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.