Art. 4. Commissione esaminatrice 1) Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta da: a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un funzionario del CONI, membro. 2) Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri. 3) La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli indicati nel precedente art. 2, comma 2) lettera a) secondo i criteri indicati nella tabella in allegato «B» del bando. 4) I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali.