Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1)   Alla   valutazione   dei  titoli  provvede  una  Commissione
esaminatrice  nominata  con  determinazione  del  Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
      a) un   ufficiale   generale   o   colonnello   dell'Arma   dei
carabinieri, presidente;
      b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
      c) un funzionario del CONI, membro.
    2) Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un maresciallo
aiutante  sostituto  ufficiale  di pubblica sicurezza appartenente al
ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
    3) La  commissione  esaminatrice  procedera' alla valutazione dei
titoli  indicati nel precedente art. 2, comma 2) lettera a) secondo i
criteri indicati nella tabella in allegato «B» del bando.
    4) I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  previsti dal bando
saranno   convocati   presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento   per   i   successivi   accertamenti   psico-fisici  ed
attitudinali.