Art. 5.

                      Accertamenti psico-fisici

      1)  Gli  accertamenti  psico-fisici,  disciplinati  da apposite
norme  tecniche, saranno effettuati dal Centro nazionale di selezione
e  reclutamento  da  parte  di un Collegio medico, il cui giudizio e'
definitivo,  composto  da tre Ufficiali medici, che si avvarra' della
collaborazione  di  personale  militare  infermieristico  e tecnico e
sara'  coadiuvato  da  medici  specialisti  convenzionati, al fine di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere.
    Tali accertamenti comprenderanno anche:
      una  visita  antropometrica,  tendente ad accertare lo sviluppo
somatico  e la statura che non potra' essere inferiore a m 1.65 se di
sesso maschile e m 1.61 se di sesso femminile;
      un  esame  oculistico  (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale  a  16/10  complessivi  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede  meno  raggiungibile  con  correzione non superiore a 3 diottrie
anche   in  un  solo  occhio,  con  integrita'  anatomica  dei  mezzi
diottrici).
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno esibire:
      referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame radiografico del
torace  in  due  proiezioni,  effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
      certificato  rilasciato  da  una struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
    presentare, se di sesso femminile:
      referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica
o  privata  convenzionata  entro  i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
      referto  attestante  l'esito di un test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata convenzionata, entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in alcun
caso  procedere  agli  accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia  del  giudizio,  a  mente  dell'art. 3,  co.2  del  decreto
ministeriale  4 aprile  2000,  n. 114,  secondo  il quale lo stato di
gravidanza   costituisce  temporaneo  impedimento  dell'idoneita'  al
servizio militare.
      2) Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti
da:
        infermita'  ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114  e relativa direttiva tecnica, con successive
modificazioni  ed  integrazioni  ritenute  causa  di non idoneita' al
servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente»
uguale  o superiore a 2 per l'apparato «PSICHE-PS» e 3 per gli altri,
fermi restando i requisiti stabiliti nel bando;
        imperfezioni  ed  infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
        disturbi    della   parola,   anche   se   in   forma   lieve
(dislalia-disartria);
        stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia, da confermarsi
presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
        imperfezioni  ed  infermita' non contemplate nelle precedenti
alinee,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
      3)  Detti  accertamenti  avranno  di  massima  la durata di tre
giorni feriali esclusi sabato e festivi.
      4)  I  candidati  saranno  sottoposti  alle  seguenti visite ed
accertamenti:
        radiologico   (per   confermare   eventuali   infermita'  e/o
imperfezioni);
        cardiologico;
        endocrinologico;
        odontostomatologico;
        ortopedico;
        oculistico;
        otorinolaringoiatrico;
        psichiatrico;
        analisi del sangue;
        analisi complete delle urine.
    Le concorrenti di sesso femminile, inoltre, saranno sottoposte ad
accertamento ginecologico.
      5)  Lo  stesso  collegio  medico,  seduta  stante,  laddove non
riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui al precedente
comma  1),  comunichera'  per  iscritto  l'esito con uno dei seguenti
giudizi:
      a. «idoneo/a»;
      b. «non idoneo/a, con indicazione della relativa diagnosi».
    Tale giudizio e' definitivo.
      6) I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di accertamento
psico-fisico saranno esclusi dal concorso.