Art. 5. Accertamenti psico-fisici 1) Gli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, saranno effettuati dal Centro nazionale di selezione e reclutamento da parte di un Collegio medico, il cui giudizio e' definitivo, composto da tre Ufficiali medici, che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. Tali accertamenti comprenderanno anche: una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m 1.65 se di sesso maschile e m 1.61 se di sesso femminile; un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi diottrici). All'atto della presentazione, i candidati dovranno esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»; presentare, se di sesso femminile: referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante analisi su sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in alcun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, co.2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento dell'idoneita' al servizio militare. 2) Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da: infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e relativa direttiva tecnica, con successive modificazioni ed integrazioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a 2 per l'apparato «PSICHE-PS» e 3 per gli altri, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando; imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio; imperfezioni ed infermita' non contemplate nelle precedenti alinee, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale carabiniere. 3) Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre giorni feriali esclusi sabato e festivi. 4) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti: radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni); cardiologico; endocrinologico; odontostomatologico; ortopedico; oculistico; otorinolaringoiatrico; psichiatrico; analisi del sangue; analisi complete delle urine. Le concorrenti di sesso femminile, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi: a. «idoneo/a»; b. «non idoneo/a, con indicazione della relativa diagnosi». Tale giudizio e' definitivo. 6) I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di accertamento psico-fisico saranno esclusi dal concorso.