Art. 8. Formazione della graduatoria. Titoli di preferenza 1) La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale secondo i titoli dichiarati da ciascun candidato, previsti nell'art. 2, comma 2) lettera a) e nell'art. 4, comma 3), maggiorato dei punteggi incrementali relativi alle seguenti categorie di titoli: a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1; b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0.75; c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0.50; d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0.25. 2) A parita' di punteggio e' data la precedenza: a) agli orfani di guerra ed equiparati; b) ai figli di decorati al valor militare; c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valore nell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere; d) al candidato piu' giovane di eta'. 3) Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La graduatoria sara' pubblicata sul sito internet www.carabinieri.it