Art. 8.

         Formazione della graduatoria. Titoli di preferenza

    1)  La  Commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria finale
secondo   i   titoli   dichiarati   da  ciascun  candidato,  previsti
nell'art. 2,  comma 2) lettera a) e nell'art. 4, comma 3), maggiorato
dei punteggi incrementali relativi alle seguenti categorie di titoli:
      a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
      b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0.75;
      c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0.50;
      d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0.25.
    2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
      a) agli orfani di guerra ed equiparati;
      b) ai figli di decorati al valor militare;
      c) ai   figli   di   decorati   di   medaglia  d'oro  al  valor
dell'Esercito,  al  valor  di Marina, al valor Aeronautico, al valore
nell'Arma  dei  carabinieri  o  al  valor civile, nonche' ai figli di
vittime del dovere;
      d) al candidato piu' giovane di eta'.
    3) Con  decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta la regolarita' del
procedimento,   sara'   approvata   la  graduatoria  concorsuale.  La
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet www.carabinieri.it