Art. 9.

                     Mantenimento dei requisiti

    Fino   al   momento  dell'incorporamento,  i  candidati  dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
di  quello  di  cui  al  comma  1),  lettera b) e, in caso contrario,
saranno  dichiarati  decaduti,  con  provvedimento  del Direttore del
Centro nazionale di selezione e reclutamento.