Art. 9. Mantenimento dei requisiti Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione di quello di cui al comma 1), lettera b) e, in caso contrario, saranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento.