Art. 5.

                       Procedure di ammissione

    I candidati stranieri o con doppia cittadinanza, non residenti in
Italia  alla  data  di  scadenza  del bando, sono ammessi al corso di
dottorato  previa valutazione da parte della commissione giudicatrice
del  curriculum  e  della documentazione presentati con la domanda di
partecipazione al concorso.