Art. 11. Revoca delle borse di studio 1. Oltre che nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art. 10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi: in mancanza dei requisiti di merito, di regolare iscrizione all'anno di corso successivo e della condizione economica richiesta, previsti all'art. 8 del bando; quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi; quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede universitaria; quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra facolta' presso l'Ateneo di Catania; quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio; 2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno. Catania, 13 luglio 2005 Il rettore: Latteri