Art. 3.

               Criteri di formazione delle graduatorie

    Le  borse  di  studio  di  cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie,   distinte   per   ciascuna   delle   facolta'  indicate
nell'art. 1  comma  5, formulate da un'unica commissione esaminatrice
(composta  da  tre  membri  designati  dal  senato accademico e da un
amministrativo  con  funzioni  di  segretario)  nominata  con decreto
rettorale.
    Le  graduatorie  sono  formulate  in  base  al merito scolastico,
tenendo conto del voto di diploma.
    A  parita'  di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla  condizione  economica  piu'  disagiata  del  nucleo  familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore).
    A  parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata  dalla  presenza  di  eventuale  candidato  portatore  di
handicap.
    In  subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
    Il   rettore,  con  proprio  decreto,  immediatamente  esecutivo,
approva   le  graduatorie  che  saranno  affisse  all'albo  ufficiale
dell'Ateneo  e presso l'ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno
per  10  giorni.  Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore
avverso le stesse graduatorie.