Art. 4. Prove di ammissione L'esame di ammissione ai corsi consiste in due prove, di cui una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale, inoltre, la verifica della conoscenza della lingua inglese (o di altra lingua a seconda di quanto specificato nei programmi dei singoli dottorati). In relazione alle qualita' accertate, la Commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento valido: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) tessera postale; e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente statale).