Art. 4.

                         Prove di ammissione

    L'esame  di ammissione ai corsi consiste in due prove, di cui una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita'  e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E'
compresa  nella  prova  orale,  inoltre, la verifica della conoscenza
della  lingua  inglese  (o  di  altra  lingua  a  seconda  di  quanto
specificato nei programmi dei singoli dottorati).
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione esaminatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente di guida;
      d) tessera postale;
      e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).