Art. 8. Borse di studio Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi non comunitari legalmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 26, legge n. 189 del 30 luglio 2002, con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 10.500,00 e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2005/2006 detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale cifra sara' detratto il 6% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). Per quanto previsto dall'art. 5 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca, l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.