Art. 8.

                           Borse di studio

    Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi non comunitari
legalmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 26, legge n. 189
del  30 luglio  2002,  con  reddito  annuo  personale complessivo non
superiore  a Euro 10.500,00 e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2005/2006  detto importo ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale
cifra  sara'  detratto  il  6%  come  quota  I.N.P.S.  a  carico  del
borsista).
    Per  quanto  previsto  dall'art. 5  del  regolamento dei corsi di
dottorato  di  ricerca  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
Bicocca,   l'importo   della   borsa  di  studio  e'  aumentato,  per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il  pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
che  non  goda  di  alcuna  borsa  di  studio e posto in aspettativa,
conserva  il  trattamento  economico previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.