Art. 7.
    Le  pubblicazioni che non risultino inviate nella predetta sede e
nel termine di cui sopra, non potranno essere prese in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo.
      Chieti, 20 luglio 2005
                                           Il rettore: Cuccurullo