Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della vincita. In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall'inizio dei corsi, subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei cittadini comunitari. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le modalita' di cui al precedente art. 2. Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca. Sono altresi' ammessi in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione europea o da altra istituzione scientifica internazionale europea.