Art. 4.
                          Titoli valutabili
    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a) fino a un massimo di punti:
      b)  attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo di punti 9);
      c)    ulteriore   punteggio   per   attivita'   svolte   presso
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3) 12;
      d)  idoneita'  a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori 6;
      e) altri titoli a giudizio della commissione:
      a)  specializzazioni  post  laurea,  compresi master, dottorato
ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale,
pubblicazioni, borse di studio 12;
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'Albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.