Art. 4.
                          Titoli valutabili
    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
fino a un massimo di punti:
    a)  attivita' lavorativa comunque prestata presso l'universita' o
altre  pubbliche  amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo  di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3): 12;
    b)  idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: 6;
    c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di
studio,  compresi  specializzazioni  post  laurea,  master, dottorato
ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale,
pubblicazioni: 12.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'Albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.