Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. L'assunzione in servizio del vincitore e' condizionata al trasferimento delle risorse necessarie dal bilancio dei centri di servizio di ateneo al bilancio dell'Ateneo nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Universita'. Stante le suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio. 2. Il candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste. Detto trattamento gravera' sui fondi messi a disposizione dal Centro, cosi' come indicato in premessa.