Art. 7.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
    1.  L'assunzione  in  servizio  del  vincitore e' condizionata al
trasferimento  delle  risorse  necessarie  dal bilancio dei centri di
servizio  di  ateneo al bilancio dell'Ateneo nonche' subordinata alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    Universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo   previsto   dal   C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto
Universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni  ivi previste. Detto trattamento gravera' sui fondi messi
a disposizione dal Centro, cosi' come indicato in premessa.