Art. 10.
                           Borse di studio
    Ai  dottorandi  comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi  dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  e  successive  modifiche,  accedono  ai  corsi universitari a
parita'  di  condizione  con gli studenti italiani, con reddito annuo
personale  complessivo  non superiore a 10.300 euro, e' conferita, ai
sensi  e  con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo
l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo pari
a  Euro 10.561,54.  A  parita' di merito prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Qualora  gli  oneri  per  il  finanziamento delle borse di studio
siano    coperti   mediante   convenzione   con   soggetti   estranei
all'Amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca  e'  concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
Euro 122,62).