Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   8   giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria   da  parte  dell'Ufficio  dottorati,  master,  corsi  di
perfezionamento  e  studenti  stranieri.  In  tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  di  merito.  Lo  stesso  accade qualora
qualcuno  degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.
Qualora  il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse
di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Nei  casi  di  dottorati  che  prevedano  curricoli  distinti con
graduatorie di accesso differenziate, in mancanza di candidati idonei
nell'ambito  di un curricolo i corrispondenti posti e borse di studio
potranno  essere  assegnati  ai  candidati  risultati idonei in altro
curricolo, secondo i criteri determinati dal collegio dei docenti.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita'  per  eccesso (fatta eccezione per il dottorato di ricerca
in  medicina  molecolare,  per  il  quale  il  limite e' fissato in 4
unita):
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli Studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
      c) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del Regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.