Art. 10.
                           Borse di studio
    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore  a  10.300  euro  e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,   una   borsa   di   studio  di  importo  lordo  pari  a
Euro 17.000,00  all'anno. Dall'importo della borsa di studio verranno
detratti  d'ufficio  il  contributo previdenziale, la tassa regionale
per  il  diritto  allo studio, il premio di assicurazione infortuni e
l'imposta di bollo.