Art. 10.
            Commissioni giudicatrici per gli esami finali
    La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da  apposita  commissione  giudicatrice composta da tre membri scelti
tra  i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati  nei  relativi  settori di riferimento. Almeno due membri
devono  appartenere  a universita', anche straniere, non partecipanti
al  dottorato.  Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'ateneo.  La  commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti  appartenenti  a  strutture  universitarie  o  a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere.