Art. 13.
                           Borse di studio
    1.  Le  borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate  previa  valutazione  comparativa  del  merito in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di  cui  al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui  al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del Decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n. 166  del  9 giugno  1997.  A  tal fine
l'Ufficio   competente   provvedera'  a  chiedere  la  documentazione
comprovante   la  situazione  economica  del  candidato,  qualora  si
verifichino le condizioni di cui sopra.
    2.  L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
al lordo degli oneri previdenziali.
    3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio e' pari
all'intera durata del corso.
    4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per  eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %,
(vedi art. 11 comma 3).