Art. 13. Borse di studio 1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione comprovante la situazione economica del candidato, qualora si verifichino le condizioni di cui sopra. 2. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %, (vedi art. 11 comma 3).