Art. 2.
                  Requisiti per l'accesso ai corsi
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai  Dottorati  di  Ricerca  di  cui al precedente art. 1,
coloro  che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti   civili   e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza,  siano  in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di
laurea   specialistica   (nuovo  ordinamento)  o  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dal
collegio  dei  docenti  del  corso  interessato, anche nell'ambito di
accordi  interuniversitari  di cooperazione e mobilita', salvo quanto
previsto dal successivo comma 4.
    2.   I   cittadini   comunitari   (non  italiani)  e  quelli  non
appartenenti  all'Unione  Europea  in  possesso di titolo che non sia
gia'   stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea,  dovranno  fare
espressa  richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente  ai  fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere)  nella  domanda di partecipazione al concorso e corredare
la  domanda  stessa  dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza. Tali documenti, qualora redatti
in  una  lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, portoghese,
spagnolo,  o  tedesco dovranno essere presentati in forma tradotta in
una  di  queste  lingue  e  certificata come conforme all'originale o
dalla  universita' che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le disposizioni vigenti.
    3.  Valgono  le  stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Possono  partecipare  agli esami di ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno  la  laurea  entro  e  non  oltre  la  data  del
31 dicembre  2005.  In  tal  caso,  l'ammissione  al  concorso  sara'
disposta  con  riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non
appena  conseguita  la  laurea  e  comunque  prima dell'iscrizione al
corso, relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
    5.  Non  possono prendere parte agli esami di accesso ad un corso
di dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso dottorato.
    Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza
borsa  di  studio  possono  accedere,  a  seguito  di superamento del
relativo concorso, ad un corso diverso purche' rinuncino al dottorato
precedente  ed  inizino  dal  primo  anno.  Coloro che risultano gia'
iscritti  ad  un  corso  di  dottorato  con  borsa di studio, possono
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso
di  dottorato  diverso,  ma  senza  borsa  di  studio, rinunciando al
dottorato  precedente ed iniziando dal primo anno. Coloro che abbiano
gia'  conseguito  il  Titolo  di  Dottore  di Ricerca, possono essere
ammessi  a  frequentare, previo superamento delle prove di selezione,
un nuovo corso di dottorato, non coperto da borsa.