Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, coloro che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal collegio dei docenti del corso interessato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita', salvo quanto previsto dal successivo comma 4. 2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non appartenenti all'Unione Europea in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza. Tali documenti, qualora redatti in una lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo, o tedesco dovranno essere presentati in forma tradotta in una di queste lingue e certificata come conforme all'originale o dalla universita' che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane secondo le disposizioni vigenti. 3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana. 4. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del 31 dicembre 2005. In tal caso, l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non appena conseguita la laurea e comunque prima dell'iscrizione al corso, relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. 5. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un corso di dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso dottorato. Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato senza borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso purche' rinuncino al dottorato precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio, possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. Coloro che abbiano gia' conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato, non coperto da borsa.