Art. 3.
                   Titolari di assegni di ricerca
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma   6   della   legge  449  del  27 dicembre  1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di attribuzione di
assegni  per  la  collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca. I posti
relativi  non  sono  da  ritenersi  in soprannumero rispetto a quelli
indicati nella tabella all'art. 1.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.