Art. 3. Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Dottorati di Ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti relativi non sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati nella tabella all'art. 1. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.